DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI
Il suddetto documento è stato
solennemente proclamato a Parigi dall’UNESCO il 15 ottobre 1978
Premessa
Considerato che ogni animale
ha dei diritti; considerato che la negazione e il disprezzo di questi diritti
hanno portato e continuano a portare l’uomo a commettere crimini contro la
natura e contro gli animali; considerato che il riconoscimento da parte della
specie umana dei diritti all'esistenza delle altre specie animali costituisce
il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo; considerato che
genocidi vengono commessi dall’uomo e altri ancora se ne minacciano;
considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è connesso al
rispetto degli uomini tra loro; considerato che l’educazione deve insegnare a
osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali sin dall'infanzia
SI PROCLAMA
Articolo 1
Tutti gli animali nascono
uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza.
Articolo 2
a) Ogni
animale ha diritto al rispetto.
b) L’uomo,
in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli
altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di
mettere le sue conoscenze al servizio degli animali.
c) Ogni
animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo.
Articolo 3
a) Nessun
animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e a atti crudeli.
b) Se
la soppressione di un animale è necessaria, essa deve essere istantanea, senza
dolore né angoscia.
Articolo 4
a) Ogni
animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero
nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico, e ha il diritto di
riprodursi.
b) Ogni
privazione di libertà, anche se a fini didattici, è contraria a questo diritto.
Articolo 5
a) Ogni
animale appartenente a una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’uomo
ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita
e di libertà che sono proprie della sua specie.
b) Ogni
modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini
mercantili è contraria a questo diritto.
Articolo 6
a) Ogni
animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto a una durata della vita
conforme alla sua naturale longevità.
b) L’abbandono
di un animale è un atto crudele e degradante.
Articolo 7
Ogni animale che
lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, a
una alimentazione adeguata e al riposo.
Articolo 8
a) La
sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è
incompatibile con i diritti dell’animale sia che si tratti di una
sperimentazione medica, scientifica, commerciale sia di ogni altra forma di
sperimentazione.
b) Le
tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.
Articolo 9
Nel caso che
l’animale sia allevato per l’alimentazione deve essere nutrito, alloggiato,
trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà né dolore.
Articolo 10
a) Nessun
animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo.
b) Le
esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono
incompatibili con la dignità dell’animale.
Articolo 11
Ogni atto che
comporti l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un
delitto contro la vita.
Articolo 12
a) Ogni
atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un
genocidio, cioè un delitto contro la specie.
b) L’inquinamento
e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio.
Articolo 13
a) L’animale
morto deve essere trattato con rispetto.
b) Le
scene di violenza delle quali gli animali sono vittime devono essere proibite
al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine quello di
mostrare una violazione dei diritti dell’animale.
Articolo 14
a) Le
associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere
rappresentate a livello governativo.
b) I
diritti degli animali devono essere difesi dalla legge come i diritti
dell’uomo.